Il legislatore ha introdotto un regime fiscale di particolare favore per le rendite.
Tale tipologia di prestazione è in effetti quella più coerente con le finalità previdenziali dei Fondi Pensione.
Anche in questo caso bisogna distinguere la parte di rendita maturata dopo l’1/01/2007, a cui si applica la legislazione vigente, e quanto maturato prima, a cui si applicano le norme fiscali precedenti.
QUANTO MATURATO DALL’1/01/2007
Alla rendita è applicata l’aliquota dal 15% al 9%, in base all’anzianità di iscrizione.
Sono esclusi dall’imponibile i rendimenti maturati, che sono tassati in capo al Fondo al 20% ogni anno, tranne i rendimenti dei titoli di debito pubblico italiani e dei Paesi appartenenti alla White List, che sono tassati al 12,5%.
La tassazione è a titolo definitivo.
QUANTO MATURATO DALL'1/01/2001 AL 31/12/2006
Alla rendita è applicata l’aliquota marginale IRPEF, con esclusione della quota di rendita derivante dai risultati finanziari.
La tassazione è a titolo di acconto e la somma erogata andrà riportata nel Modello 730/Unico per l'eventuale conguaglio. La CU (Certificazione Unica), inviata entro fine marzo di ogni anno, riporterà la somma da dichiarare.
QUANTO MATURATO FINO AL 31/12/2000
All'87,50% della rendita è applicata l’aliquota marginale IRPEF.
La tassazione è a titolo di acconto e la somma erogata andrà riportata nel Modello 730/Unico per l'eventuale conguaglio. La CU (Certificazione Unica), inviata entro fine marzo di ogni anno, riporterà la somma da dichiarare.
N.B.: le somme ricevute dall'aderente in seguito all'attivazione della copertura LTC in caso di non autosufficienza non sono soggette a tassazione.