In costanza di rapporto di lavoro non è possibile recedere dall'iscrizione, ma unicamente sospendere la contribuzione.
È sufficiente comunicare tale volontà al proprio ufficio del personale che provvederà alla sospensione dal terzo mese successivo alla richiesta.
La sospensione ha effetto sul contributo aderente e sul contributo azienda (previdenziale e assicurativo) ma non sul TFR, che continuerà a essere versato al Fondo.
La sospensione non comporta l'interruzione del rapporto associativo e non consente, quindi, il riscatto della posizione maturata. Tale possibilità è, infatti, prevista solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o nei casi espressamente previsti dalla legge.