Il Sole 24 Ore - 26/03/2007
di Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido
I lavoratori delle aziende con almeno 50 dipendenti che decidono di non conferire il Tfr a un fondo pensione avranno meno possibilità di ottenere le anticipazioni. Il fondo di Tesoreria gestito dall'Inps — presso cui confluiranno in questo caso i versamenti dei trattamenti di fine rapporto — sarà infatti più rigoroso nel concederle sia rispetto ai fondi pensione sia rispetto alle aziende fino a 49 dipendenti, le sole che potranno conservare il Tfr non destinato alla previdenza complementare. Le possibilità di ottenere le anticipazioni dal fondo di Tesoreria, infatti,saranno solo quelle previste dal Codice civile. Se i contratti collettivi o i patti sindacali prevederanno condizioni più favorevoli, allora il fondo si adeguerà. Ma — come si legge nella bozza di circolare Inps sulla riforma del Tfr — in nessun caso l'Istituto amplierà le causali che consentono l'anticipazione. Che dunque si potranno avere solo per gravi motivi di salute, per l'acquisto della prima casa di abitazione o per congedi parentali o formativi.
I fondi e l'azienda
Nei fondi pensione la somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale complessivamente maturata al momento della richiesta formata, oltre che dai versamenti effettuati, dai rendimenti realizzati fino a quel momento. Non vi sono, inoltre, i vincoli oggettivi posti dal Codice civile per la soddisfazione della richiesta da parte del datore di lavoro, che è tenuto a farlo, annualmente, nei confronti di un massimo del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Dal 1° gennaio 2007, l'iscritto può ottenere dal fondo pensione l'anticipazione della posizione individuale:
- in qualsiasi momento: — fino al 75% del maturato per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
- dopo otto anni di iscrizione al fondo: — fino al 75% del maturato per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
- fino al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto.
In base al decreto legislativo 252/2005, per la maturazione degli otto anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto. Di contro, per la richiesta al datore di lavoro occorrono, invece, almeno otto anni di servizio nella stessa azienda.
Abbastanza simili le motivazioni che consentono la richiesta al datore di lavoro. Per il Codice civile l'anticipazione deve, infatti, essere giustificata da:
- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentata con atto notarile.
L'anticipazione può essere, però,ottenuta dal datore di lavoro una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal Tfr. Nei confronti del fondo pensione,invece, la condizione è che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente,il 75% del totale dei versamenti —comprese le quote del Tfr — maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Sempre nei confronti dei fondi, inoltre,le anticipazioni possono essere in qualsiasi momento reintegrate, usufruendo di vantaggi fiscali.
Rispetto all'ulteriore possibilità che i fondi riconoscono nel limite del 30% del maturato a fronte di ulteriori esigenze dell'iscritto, i datori di lavoro possono,per previsione contrattuale o per patti individuali, riconoscere condizioni di miglior favore rispetto alle previsioni codicistiche.
Il fondo Inps
Per quanto riguarda, invece, le quote versate all'Inps prevale la disciplina codicistica, nel senso che l'anticipazione potrà essere richiesta solo in presenza dei requisiti elencati nell'articolo 2120 del Codice civile, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi o dagli accordi individuali che potranno quindi stabilire l'anticipazione:
- in misura eccedente la percentuale del 70 per cento;
- ai lavoratori che vantino meno di otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- oltre i limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% complessivo dei dipendenti;
- più volte nel corso del rapporto di lavoro.
Rimane fermo anche il diritto a ottenere le anticipazioni previste da leggi speciali, come quelle consentite per congedi parentali o formativi che, relativamente ai fondi, sembrerebbero, invece, rientrare nel 30% riservato alle ulteriori esigenze degli aderenti.