Novità da Fonchim Nei fondi anticipazioni facilitate

Novità da Fonchim

Nei fondi anticipazioni facilitate

Il Sole 24Ore

di Nevio Bianchi

Dietro la scelta di aderire alla previdenza complementare c'è la volontà di garantirsi, nel periodo in cui viene a mancare il reddito derivante da lavoro, un'entrata economica più consistente. Tuttavia, uno dei fattori di maggiore perplessità è ancora costituito dalla percezione che aderendo alla previdenza complementare ci si privi di un reddito corrente e anche del Tfr che, a sua volta, rappresenta una fonte di liquidità disponibile ogni volta che si cambia datore di lavoro. La riforma della previdenza complementare, entrata in vigore il 1° gennaio, cambia anche da questo punto di vista le prospettive. Se ci si limita a valutare infatti il grado di affidamento che presentano, in relazione a esigenza più o meno improvvise che si possono presentare nel periodo lavorativo, da una parte quanto viene destinato alla previdenza complementare ( solo Tfr o contributi più Tfr) e dall'altra il Tfr che resta in azienda (o che va all'Inps, ma resta sempre Tfr), non c'è dubbio che le condizioni e le opportunità offerte dalla previdenza complementare sono di sicuro interesse. Sono infatti più ampie le ipotesi in cui è possibile ottenere anticipazioni. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2120 del Codice civile, per l'anticipazione del Tfr il lavoratore deve avere almeno otto anni di anzianità presso la stessa azienda. Inoltre, la richiesta può essere presa in considerazione solo a fronte di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche e per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli. L'importo massimo della anticipazione non può eccedere il 70% del Tfr accantonato al momento della richiesta. E il datore di lavoro di lavoro ha il diritto di evadere le richieste dei dipendenti, ogni anno, nei limiti del 4% della forza lavoro o nei limiti del 10% degli aventi diritto. Infine, si ha diritto all'anticipazione (a qualunque titolo venga presentata) una sola volta durante la vita lavorativa in azienda. Aderendo alla previdenza complementare, l'iscritto può invece chiedere un'anticipazione del montante (Tfr, contributi e rendimenti) per spese sanitarie, seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge, ai figli, nella misura del 75 per cento. La richiesta può essere fatta in qualsiasi momento, anche subito dopo l'iscrizione. La richiesta può essere fatta per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa sempre con il limite del 75% del maturato. In questo caso la richiesta può essere fatta dopo otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, non necessariamente con lo stesso fondo. Inoltre, l'anticipo fino al 30%, sempre dopo otto anni di iscrizione, è possibile per qualsiasi altra esigenza, senza necessità di giustificazione. Le richieste di anticipazione alla previdenza complementare possono essere più di una, purché complessivamente non si superi il 75% del montante individuale accumulato. Tuttavia, l'elemento di maggiore interesse è rappresentato dal trattamento fiscale. Le anticipazioni del Tfr, infatti, sono tassate dal sostituto a tassazione separata. L'amministrazione finanziaria rideterminerà quindi l'imposta in misura pari all'aliquota di tassazione media del quinquennio precedente l'anno di maturazione del Tfr. Sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione dal fondo pensionistico si applica un'imposta sostitutiva (quindi definitiva) che è pari a una forbice compresa tra il 15 e il 9% se la richiesta è giustificata dall'aver sostenuto spese sanitarie, mentre è del 23% negli altri casi.

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