Il contributo a carico del lavoratore, quello dell’azienda e quello assicurativo sono interamente deducibili dall’imponibile fiscale, nell’ambito del plafond stabilito dalla legge. Questo beneficio è già applicato mensilmente in busta paga dall’azienda, contestualmente alla trattenuta.
La contribuzione dell’azienda è assoggettata al contributo di solidarietà all’Inps (10%) ed è un costo fiscalmente deducibile. Il contributo di solidarietà è a totale carico dell’azienda.
La tassazione è rinviata al momento dell’erogazione della prestazione, in modo tale da non intaccare il capitale in fase di accumulo. Questo consente di fare maturare i rendimenti su tutta la posizione.
Dipende dalla tipologia di assicurazione individuale. Se si tratta delle cosiddette “vecchie assicurazioni vita”, nelle quali si detrae il 19% del premio versato, le due agevolazioni coesistono: deduzione per Fonchim, detrazione per le polizze.
Se si tratta di un fondo pensione individuale, allora la somma di quanto versato in Fonchim e di quanto versato in altri fondi è deducibile entro il limite massimo di € 5.164,57 (non contribuiscono a raggiungere tale limite le quote di TFR maturando).
Per ciò che deriva dai contributi versati entro il 31/12/2000 la rendita vitalizia costituisce reddito ai fini fiscali nella misura dell’87,5% del suo ammontare e viene tassata con i criteri applicati al reddito del lavoratore dipendente.
Per i contributi versati dall’01/01/2001 al 31/12/2006 la rendita è assoggettata a imposta progressiva solo per la parte corrispondente ai contributi dedotti e alle quote TFR, con esclusione dei rendimenti.
Dall’01/01/2007, quanto versato è tassato con un'aliquota che va dal 15% al 9% in funzione degli anni di permanenza nel fondo.
Tutte le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente.
Fonchim, in quanto sostituto di imposta, attua automaticamente le trattenute previste in fase di calcolo delle prestazioni.
In alcuni casi, queste trattenute sono a titolo definitivo; in altri casi, invece, a titolo provvisorio e necessitano di un conguaglio attraverso il Modello 730/Unico.
Si rimanda alla sezione Fiscalità del sito per ogni approfondimento.
L’anticipazione beneficia di una fiscalità di favore, anche in confronto con le aliquote applicate sul TFR aziendale. Il maggior beneficio fiscale è previsto per le richieste generate da spese sanitarie.
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