I versamenti dei contributi sono effettuati dall’ufficio del personale, che provvede mensilmente alla trattenuta in busta paga. Anche la deduzione fiscale viene già operata in busta paga, al momento della trattenuta.
No, ci si può iscrivere anche versando il solo TFR, compilando la sezione apposita del modulo di adesione. Effettuando questa scelta, però, l’iscritto perde il contributo dell’azienda e quello per la copertura assicurativa in caso di premorienza o invalidità permanente (versato sempre dall'azienda).
Si può sospendere solo il versamento del contributo a carico del lavoratore, quello del TFR per legge non può essere sospeso.
Interrompendo il versamento del proprio contributo, il lavoratore perde il contributo dell’azienda e quello per la copertura assicurativa in caso di premorienza o invalidità permanente (versato sempre dall'azienda).
Si tratta di tutti i lavoratori che hanno avuto il primo rapporto di lavoro, cioè l’apertura della propria posizione previdenziale obbligatoria, dopo il 28 aprile 1993.